Sabato 22 ottobre ad Acilia, alle ore 14.30 in Piazza Capelvenere, 206 famiglie di Dragoncello illustreranno alla stampa il loro ricorso al TAR contro il Comune di Roma che vorrebbe costringere i cittadini a pagare per i suoi errori. Questi i fatti. Nel 2003 il Consiglio Comunale con delibera n.54 stabiliva che era possibile trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà (legge 448/98) per coloro che avevano realizzato attraverso cooperative o edilizia convenzionata abitazioni sulle aree espropriate secondo la legge 167 (edilizia economica popolare). Tre anni dopo, nel 2006, i cittadini di Dragoncello si sono visti recapitare dal Comune di Roma prima una lettera ‘affabulativa’ con la quale si prometteva la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e poi una lettera coattiva che oltre al costo della trasformazione di €2.85/mc richiedeva a conguaglio altri €24.11/mc per il pagamento di somme maturate per la lievitazione dei costi di esproprio. A seguito delle numerose manifestazioni, proteste e riunioni il “Coordinamento167 di Dragoncello”, ha ottenuto una sospensione dell’efficacia delle lettere emesse ed il blocco di nuovi invii, riuscendo ad avere, grazie ad Adriana Spera, al tempo consigliere comunale, la documentazione attestante che le amministrazioni succedutesi dal 1985 al 2002 anziché concludere correttamente le pratiche relative all’esproprio e nei tempi previsti per legge (5 anni dal 1985), avevano invece nel 2002 operato una transazione giudiziaria con i proprietari dei terreni per l’acquisto degli stessi, convenendo il prezzo di 12,5 miliardi di lire (€ 6.455.711,24), concretizzando di fatto un illecito amministrativo. Con il cambio del sindaco nel 2008 avevamo sperato che le cose migliorassero anche perché alla guida dell’assessorato all’urbanistica era stato incaricato un certo dott. Marco Corsini con trascorsi di Avvocato di Stato. Nel corso del primo incontro, dopo la nostra esposizione dei fatti, Corsini affermò addirittura che non avrebbero mai dovuto chiederci i conguagli e che lui era competente in materia di occupazione acquisitoria, detta anche accessione invertita. Anche il presidente della commissione Urbanistica, Di Cosimo ha affermato che ci sono stati ‘dei ritardi’ e che “gli errori dell’amministrazione non devono ricadere sui cittadini”. Eppure solo le proteste dei cittadini di Dragoncello in Campidoglio, alcune portate fin dentro l’Aula Giulio Cesare, sono riuscite a rinviare a luglio 2011 l’approvazione della proposta di revisione delle stime delle aree delle 167 (1°e2° PEEP), da cedere in proprietà, elaborata a giugno 2009 e portata in Consiglio Comunale già a Gennaio 2010.
Per questi motivi, le 206 famiglie di Dragoncello hanno impugnato la delibera 55/2011 che avvia la cessione delle aree 167 di Roma. A rappresentarle, il Prof. Avv. Troianello dello studio Caruso – Troianello & Associati che ha inoltrato ricorso al Tar del Lazio per chiedere, con una serie di quesiti, l’annullamento di tale dispositivo.
Il ricorso si basa principalmente sul fatto che la somma richiesta è composta in gran parte (€24,11/mc) da un atto illecito dell’amministrazione (transazione giudiziaria per accessione invertita), una occupazione acquisitoria iniziata nel settembre del 1984 e concretizzata nel 1994: dieci anni trascorsi senza che l’amministrazione facesse un solo atto per concludere l’esproprio. Non solo, ma quando lo ha fatto non ha provveduto a liquidare le somme deliberate dalla Regione ed accettate dalla proprietà che aveva dichiarato nel 1997 di voler adivenire ad una cessione volontaria. E’ stato così che, constatato l’immobilismo dell’amministrazione capitolina, la proprietà nel 1998 è stata costretta a citare in giudizio il Comune di Roma per chiedere il pagamento delle somme convenute e il conseguente risarcimento dei danni subiti, oltre a richiedere il riconoscimento dell’avvenuta ed irreversibile trasformazione e compromissione delle aree occupate. Ecco perché è stato sancito, contro il Comune di Roma e a favore della proprietà, il pagamento delle aree a valore di mercato/commerciale e non di esproprio. �
Fondato motivo di legittimo annullamento è anche l’avvenuta decorrenza dei termini per informare e richiedere il presunto debito agli interessati entro dieci anni dalla sua determinazione nel 1994 (il primo avviso è del 2006, 12 anni dopo).
Fondato motivo di legittimo annullamento è anche l’avvenuta decorrenza dei termini per informare e richiedere il presunto debito agli interessati entro dieci anni dalla sua determinazione nel 1994 (il primo avviso è del 2006, 12 anni dopo).
Inoltre con la delibera 1929/84 il Comune ha stabilito lo schema di convenzione con il quale si concedeva il diritto di superficie stabilendo all’art.3 che “in nessun caso potrà darsi luogo a conguaglio in più o in meno dopo l’assegnazione (o vendita, in caso di impresa) definitiva degli alloggi”. Questa dicitura deve oggi trovare piena applicazione perché è parte integrante di un atto privato autorizzato dal Consiglio Comunale e soprattutto perchè il Comune ha imposto la firma della convenzione come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale stesso.
Motivi di annullamento sono da ritenere anche la mancata indicazione di quale parte è conguaglio e quale trasformazione, non essendo mai stati spiegati i criteri utilizzati per rivedere e determinare le nuove stime e quanto di esse sia imputabile ai conguagli o alla trasformazione, rinviando invece alla giunta il potere di rivedere tali stime senza indicare metodi e criteri con cui farli.
Motivi di annullamento sono da ritenere anche la mancata indicazione di quale parte è conguaglio e quale trasformazione, non essendo mai stati spiegati i criteri utilizzati per rivedere e determinare le nuove stime e quanto di esse sia imputabile ai conguagli o alla trasformazione, rinviando invece alla giunta il potere di rivedere tali stime senza indicare metodi e criteri con cui farli.
Insomma, nessuna trasparenza amministrativa. Su tutta Roma, solo errori, dimenticanze e un uso improprio delle accessioni invertite. Dragoncello non è l’unico caso e i danni per gli ignari cittadini e per la fiscalità generale sono incalcolabili
(riceviamo e rilanciamo)
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